Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, intervenute nel periodo di durata dello stesso congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza del c.d. ticket di licenziamento, in ragione del fatto che le dimissioni costituiscono “causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI”.
A precisarlo è l’Inps con il messaggio n. 1356/2023 nel quale sottolinea che l’obbligo contributivo, in caso di dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, è dovuto dal datore di lavoro per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino.