Riduzione del cuneo fiscale confermata per tutto il 2024. Nuove regole di fruizione del congedo parentale. Misure a sostegno delle donne vittime di violenza. Proroga anche per il 2024 dell’APE sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi, e della misura opzione donna, con un aumento di un anno del requisito anagrafico. Sono alcuni degli interventi in materia di lavoro e previdenziali contenute nella legge di Bilancio 2024, cui si aggiunge anche la possibilità (anche per il 2024) di accedere al pensionamento anticipato con Quota 103, ma con alcune penalizzazioni. Novità, infine, in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori “contributivi puri”, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
La legge di Bilancio 2024 (atto Camera 1627) contempla numerosi interventi in materia di lavoro e pensionistica. Di seguito una sintesi delle principali misure.
Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori
Confermata per tutto il 2024 la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori.
In particolare, l’art. 1, comma 15, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a:
– 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
– 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).
Decontribuzione per le lavoratrici madri
Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15, il comma 180 riconosce, per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
Ai sensi del comma 181, limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo:
– compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile;
– non spetta alle lavoratrici domestiche.
Fringe benefit
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, i commi 16 e 17, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, elevano, per il periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:
a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
– dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per l’affitto della prima casa;
– degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Detassazione dei premi di risultato
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, il comma 18 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art.1 comma 182, legge n. 208/2015.
Congedo parentale
Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.
In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.
Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.
I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).
Bonus asili nido
Nell’ambito delle misure di incentivo alla natalità, il comma 177 prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.
L’aumento interessa i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.
In particolare, misura dell’incremento è pari a:
– 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;
– 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.