Si pone l’attenzione su una sorta di “doppio binario” per l’applicazione dei fringe benefit dopo la conversione del decreto Lavoro con legge n. 85 del 3 luglio 2023. Il nuovo limite di esenzione fino a 3.000 euro, per beni e servizi, si applica per il 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per tutti gli altri lavoratori resta confermata la soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, del T.U.I.R., pari a 258,23 euro.
In continuità con il 2022, anche quest’anno sono ricomprese nella soglia di esenzione le eventuali somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.