Sgravi assunzione di donne svataggiate – Istruzioni operative INPS

Con la circolare INPS n. 58 del 2023 vengono fornite le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo all’assunzione di donne svantaggiate e, nel contempo, ha specificato i requisiti di fruizione del beneficio e le procedure da seguire per monitorare l’effettiva legittima spettanza dello sgravio.

Con la circolare INPS n. 58 del 2023 vengono fornite le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo all’assunzione di donne svantaggiate e, nel contempo, ha specificato i requisiti di fruizione del beneficio e le procedure da seguire per monitorare l’effettiva legittima spettanza dello sgravio.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con l’esclusione dei seguenti soggetti:
– imprese operanti nel settore finanziario e domestico;
– imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
E’ incentivata l’assunzione di:
– donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (DM);
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.


Per la verifica di quest’ultimo requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

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