Nuove norme per i flussi di ingresso legale di lavoratori stranieri

In vigore dall'11 marzo 2023 il decreto-legge n. 20/2023, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

In vigore dall’11 marzo 2023 il decreto-legge n. 20/2023, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani e semplificano le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Oltre all’inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina, si introducono nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. Modificate anche le norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri. In particolare, si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Inoltre, saranno promossi dal Ministero del Lavoro corsi di formazione per gli ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i percorsi formativi previsti dall’Italia. Tra le semplificazioni, anche il rinnovo della durata del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, che avrà una durata massima di tre anni, anziché due come oggi. Si stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

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