Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’ articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111 , per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’ articolo 12 , comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’ articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 , comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
I sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.